Art. 124 (Proposta di concordato)
Dopo il decreto previsto nell'Art. 97, il fallito può proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore.
La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni già proposte dal curatore.
La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.
Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori)
Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con la indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti nè superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta, in calce alla comunicazione.
Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione.
Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissensi, deve essere raddoppiato.
Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori)
Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.
Art. 127 (Voto nel concordato)
Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia.
Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto.
Art. 128 (Approvazione del concordato)
Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.
I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'Art. 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'Art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.
Art. 129 (Giudizio di omologazione)
Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'Art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza è pubblicata per affissione.
I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.
All'udienza previa relazione orale del curatore il giudice sente le parti costituite il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.
Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori.
Art. 130 (Sentenze di omologazione del concordato)
Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.
La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.
Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.
La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'Art. 17.
Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.
Art. 131 (Appello contro la sentenza)
Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.
L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.
La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'Art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.
Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.
Art. 132 (Intervento del pubblico ministero)
Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.
Art. 133 (Spese per omologazione)
Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'Art. 91.
Art. 134 (Rendiconto del curatore)
Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'Art. 116.
Art. 135 (Effetti del concordato)
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Art. 136 (Esecuzione del concordato)
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'Art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
Art. 137 (Risoluzione del concordato)
Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.
Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.
La risoluzione non può essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Art. 138 (Annullamento del concordato)
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo Nessun'altra azione di nullità è ammessa. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
Art. 139 (Provvedimenti conseguiti alla riapertura)
La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'Art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo.
Art. 140 (Gli effetti della riapertura)
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Art. 141 (Nuova proposta di concordato)
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.